Alla normativa sull’invalidità civile è congiunta la Legge n° 104  del 1992, un’altra importante legge, che regola i benefici previsti per le persone affette da handicap grave; tutto questo naturalmente riguarda anche le persone anziane e le loro famiglie. Questo tema in continua evoluzione merita un approfondimento.

Se segnala ad esempio la recente sentenza   della CORTE COSTITUZIONALE  n° 213 del 23.09.2016, la quale, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 10,  include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado. Di fatto un’importante novità che agevolerà la vita quotidiana di tanti nuclei familiari.

 

Per approfondire sfoglia la guida ” Come rimanere a casa propria da anziani”

Di seguito un vademecum per ottenerne i benefici:

Dove presentare la domanda

La domanda deve essere presentata presso l’Ufficio Invalidi Civili della propria ASL di residenza. È necessario compilare un modulo, allegare la fotocopia di un documento valido di riconoscimento,  la certificazione del medico di famiglia che attesta le patologie invalidanti, l’eventuale fotocopia del verbale d’invalidità  e tutte le certificazioni  degli specialisti utili alla valutazione della condizione di handicap.

Se l’handicap è grave, la certificazione che sarà rilasciata dalla commissione medica consentirà alla persona di poter richiedere alcune agevolazioni.

Le agevolazioni sotto riportate sono aggiornate a ottobre  2006, pertanto possono essere modificate dalla finanziaria o da leggi successive.

La domanda può essere presentata contestualmente alla domanda di riconoscimento dell’invalidità civile.

Benefici esigibili sul lavoro dai familiari

  • Chi ne ha diritto

Chi assiste una persona con handicap in situazione di gravità, in base alla legge 104/92, parente entro il terzo grado, convivente o non.

  • Benefici sul lavoro

– Tre giorni al mese di permesso retribuito coperti da contribuzione figurativa, frazionabile in ore.

– Diritto, ove possibile, a scegliere la sede di lavoro più vicina al pro- prio domicilio e a non essere trasferito senza consenso ad altra sede.

– Diritto alla scelta di turni di lavoro non in orario notturno.

– Per i parenti di 1° grado conviventi: 2 anni di aspettativa retribuita nell’arco della vita lavorativa (non sono cumulabili più L.104).

 

  • Dove presentare la domanda

È necessario presentare all’Ufficio  del Personale della Azienda o dell’Ente presso cui si lavora la certificazione rilasciata dall’Ufficio Invalidi Civili, attestante l’handicap grave, specificando le proprie richieste.

Acquisto di autovettura con IVA agevolata al 4%

È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 20%, sull’acquisto  di autovetture aventi cilindrata  fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate.

È applicabile l’IVA al 4% anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile.

L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati diretta- mente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico. Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati. L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti  di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pra, perché destinato alla demolizione.

Se il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni  (22%) e quella  risultante  dall’applicazione  delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile, in seguito a mutate necessità legate al proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

 

Detraibilità ai fini IRPEF delle spese di acquisto e riparazione per i mezzi di locomozione

Le spese riguardanti l’acquisto dei mezzi di locomozione dei disabili, usati o nuovi, danno diritto a una detrazione di imposta pari al 19% del loro ammontare.

La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto)  e deve essere calcolata su una spesa massima di € 18.075,99.

 

Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno oppure si può optare, alternativamente, per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione e solo se sostenute entro 4 anni dall’acquisto del mezzo.

Sono esclusi anche i costi di esercizio quali il premio assicurativo, il carburante  e il lubrificante.

Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di € 18.075,99, nel quale devono essere compresi sia il costo d’acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso.

Acquisto di autovettura con detrazione dell’IRPEF 19% sulla dichiarazione dei redditi

I disabili con riconoscimento di handicap grave hanno diritto alla de- trazione di imposta pari al 19% delle spese per l’acquisto di un’auto- vettura, una volta ogni 4 anni, entro un importo di € 18.075,99. Il veicolo può essere intestato indifferentemente al disabile o ad un fa- miliare a cui il disabile risulta fiscalmente a carico, se il disabile ha un reddito inferiore a € 2.840,51, altrimenti deve essere intestato a lui.

 

Esenzione dal pagamento del bollo auto

È prevista l’esenzione dal pagamento del bollo auto, entro i limiti di cilindrata previsti, per i veicoli guidati dai disabili e per quelli utilizzati per il loro trasporto. La macchina può essere intestata al

portatore di handicap o al familiare dal quale l’invalido è fiscalmente a carico.

L’esenzione è concessa per un solo veicolo. Possono chiedere l’esenzione:

  • i disabili con riconoscimento di handicap che comporti una limitazione grave e permanente nella deambulazione, intestatari o utilizzatori di macchine anche non adattate;
  • i disabili con riconoscimento di handicap grave e invalidità al 100% con indennità di accompagnamento, intestatari o utilizzatori di macchine anche non adattate;

 

  • i disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, inte- statari o utilizzatori di macchine con modifiche ai comandi di guida, o alla carrozzeria, o alla sistemazione interna per l’accesso facilitato;
  • i ciechi e i sordomuti.

Sono esclusi dall’esenzione i veicoli intestati a cooperative, associazioni o altro.

L’esenzione dal pagamento del bollo auto, una volta riconosciuta per il primo anno, prosegue anche per gli anni successivi, senza che il disabile sia tenuto a rifare l’istanza e ad inviare nuovamente la documentazione.

Le richieste di esenzione devono essere indirizzate alla: Regione Lazio – Dir. Reg. Bilancio e Tributi – Area Tributi Via R. Raimondi Ga- ribaldi 7 – 00145 Roma e vanno presentate presso le Unità Territoriali Aci o presso le Delegazioni ACI.

Esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà

L’esenzione dalla tassa per la trascrizione del passaggio di proprietà è valida sia per le macchine nuove sia per quelle usate, non è prevista per i veicoli dei non vedenti e dei sordi.

L’esenzione spetta al disabile o al familiare del disabile con un reddito inferiore a € 2.840,51 annui, fiscalmente a suo carico. A determinare il reddito non concorre né l’assegno di accompagnamento né la pensione sociale.

La richiesta di esenzione deve essere rivolta al PRA, competente per territorio.

Deduzione per gli addetti all’assistenza

Sono detraibili dall’Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di “non autosufficienza” del disabile nel compimento degli atti della vita quotidiana e deve risultare da certificazione medica.

La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a € 2.100 e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente  non è superiore a € 40.000. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per il familiare non autosufficiente, anche quando non è fiscalmente  a carico.

Aliquota IVA al 4% per ausili tecnici e informatici

Si applica l’aliquota Iva agevolata del 4% per l’acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (es. servo- scala) e per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici  rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei portatori  di handicap di cui al- l’articolo 3 della legge n. 104 del 1992. Rientrano nel beneficio le apparecchiature  e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità, sia appositamente fabbricati.

Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate (o anche impedite) da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio  e per conseguire una delle seguenti finalità:

  1. a) facilitare
  • la comunicazione interpersonale;
  • l’elaborazione scritta o grafica;
  • il controllo dell’ambiente;
  • l’accesso all’informazione e alla cultura. b) assistere la riabilitazione.

Per fruire dell’aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:

  • specifica prescrizione rilasciata dal medico specialista dell’ASL di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
  • certificato, rilasciato dalla competente ASL, attestante l’esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) ed il carattere permanente della stessa.

 

Altre agevolazioni per i non vedenti

  • Detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida (la detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto);
  • Detrazione forfetaria di € 516,46 delle spese sostenute per il mantenimento del cane guida;

 

  • Aliquota Iva agevolata del 4% per l’acquisto di prodotti editoriali come: giornali, quotidiani, libri, periodici, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audio magnetici.

 

Detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili è possibile fruire di una detrazione Irpef pari al:

  • 50% da calcolare su un importo massimo di € 96.000, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2016;
  • 36% da calcolare su un importo massimo di € 48.000, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2017.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

  • quelli effettuati per l’eliminazione della barriere architettoniche (per esempio ascensori e montacarichi);
  • i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica, e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave.

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano:

  • la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione;
  • la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche. Tutte le indicazioni utili per usufruire della detrazione sono illustrate nella guida “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” consultabile sul sito internet  dell’Agenzia  delle  Entrate  nella  sezione “L’Agenzia informa”.

 

L’agevolazione sull’imposta di successione e donazione

Le persone che ricevono in eredità o in donazione beni immobili o diritti reali immobiliari  devono versare l’imposta di successione  e donazione. Per il calcolo dell’imposta sono previste aliquote differenti, a seconda del grado di parentela intercorrente tra la persona deceduta e l’erede. La normativa tributaria riconosce un trattamento agevolato quando a beneficiare del trasferimento  è una persona portatrice di handicap grave. In questi casi è previsto che l’imposta dovuta dall’erede si applichi solo sulla parte della quota ereditata (o donata) che supera l’importo  di € 1.500.000.