L’amministratore di sostegno è un istituto giuridico entrato per la prima volta nell’ordinamento italiano con la Legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa. La funzione dell’amministratore di sostegno è  in particolare quella di aiutare le persone ad affrontare problemi concreti e questioni burocratiche, sempre rispettando la volontà della persona tutelata. Tale figura, secondo la legge,  “ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.

Possono beneficiare dell’amministratore di sostegno le persone che si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere alla cura della propria persona e dei propri interessi. Tale incapacità può derivare sia da una infermità o menomazione fisica o psichica che dall’età avanzata.

Per un’informazione più completa e corretta riportiamo di seguito quanto ci suggerisce la guida “Come rimanere a casa propria da anziani” pubblicata on-line dalla Comunità di Sant’Egidio.

Ecco le risposte sintetiche ad alcune delle domande più frequenti sull’argomento:

Chi può chiedere il procedimento per assegnare un amministratore di sostegno?

Possono richieder un amministratore di sostegno: il beneficiario stesso, il coniuge, la persona stabilmente convivente, i parenti entro il 4° grado, gli affini entro il 2° grado, il tutore curatore, il pubblico ministero, i responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati  nella cura e assistenza della persona. Ovviamente le persone beneficiarie di tale istituto hanno facoltà di indicare chi desiderano sia il proprio amministratore di sostegno.

Qual’ è la procedura?

Il procedimento di nomina dell’amministratore di norma è gratuito; la presentazione dell’istanza invece è gratuita solo se presentata da Operatore di Ente pubblico nelle sue funzioni d ufficio; gli atti del provvedimento sono esonerati dal pagamento di bolli o altri oneri. La competenza del provvedimento di nomina è del giudice tutelare. Non è richiesta l’assistenza di parte di un avvocato. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce. Il decreto rilasciato è immediatamente esecutivo e soprattutto sarà motivato e dettagliato secondo il caso specifico stabilendo: durata, limiti e oggetto dell’incarico e atti che la persona in difficoltà potrà compiere solo con assistenza dell’amministratore di sostegno. Ogni atto eccedente tale mandato  sarà considerato straordinario e dovrà essere autorizzato dal giudice.

Chi può essere amministratore di sostegno?

L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria futura ed eventuale incapacità mediante atto pubblico o scrittura autenticata privata. Nella scelta il giudice tutelare preferisce dove possibile il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella , il parente entro il quarto grado, ovvero il soggetto designato dal genitore  superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata. Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi socio-sanitari che non hanno in carico il beneficiario.

Quali sono i compiti dell’amministratore di sostegno?

Sono ben precisati nel decreto di nomina dell’amministratore di sostegno:

1.Gli atti che l’amministratore di sostegno deve compiere a tutela del beneficiario

2.I limiti, anche periodici, delle spese che l’amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme in disponibilità del beneficiario

3.La periodicità con cui l’amministratore di sostegno deve riferire al giudice riguardo la propria attività.

L’amministratore di sostegno deve sempre informare il beneficiario degli atti da compiere.

Dove rivolgersi ?

 A Roma

Presso il Tribunale Ordinario, prima sezione civile bis,in Via Lepanto , 4. Dal lunedì al venerdì ore : 9.00-12.00. Per i primi ricorsi (stanza 31) tel. 0632398446. Cancelleria amministrazioni di sostegno (st. n. 27, 27bis) tel. 0632398323.

Esiste inoltre uno sportello  “Registro degli amministratori di sostegno volontari del comune di Roma” a Viale Manzoni 16, tel. 06671074351. E’ aperto il martedì dalle 9.00 alle 15.00 e il giovedì dalle 9.00 alle 15.00 e dalle 14.00 alle 17.00.  Si tratta di un servizio del Comune di Roma che offre sostegno e consulenza per la presentazione di ricorso al giudice tutelare e accompagnamento alla compilazione delle istanze. Organizza inoltre corsi di formazione per i volontari che si offrono di prestare la loro opera come amministratori di sostegno.

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